COMUNIONE AL CALICE       

 Beniamino Conti, cpps

 

Sommario – I. La comunione al calice dal sec. I al sec. XIII: a. Conferma di questa prassi. II. La comunione al calice nei secoli successivi: 1. La comunione al calice nei secoli XIII-XIV; 2. La comunione al calice nel secolo XV: a. Il Concilio di Costanza, b. Giovanni Hus e le guerre hussite; 3. La comunione al calice nei secoli XVI-XX: a. Concilio di Trento. III. Il Concilio Vaticano II: 1. La comunione al calice nel Concilio Vaticano II; 2. La comunione al calice nella riforma liturgica postconciliare: a. Casi in cui è permessa la comunione sotto le due specie, b. Rito della comunione sotto le due specie; 3. Le norme attuali sulla comunione al calice: a. Institutio generalis Missalis Romani,  b. Istruzione Redemptionis Sacramentum.  IV. Catechesi sulla comunione al calice. V. Conclusione.

Con la Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla sacra liturgia del Concilio Vaticano II l’argomento sulla comunione
al calice è entrato nel vivo della pratica, e quindi anche nel campo della riflessione teologico-liturgica.

La prassi del bere al calice eucaristico è stata comune nella Chiesa d’occidente fino al secolo XIII, mentre la Chiesa orientale l’ha sempre conservata.

 

 

I. La comunione al calice dal sec. i al sec. xiii

 

In occidente nei primi tredici secoli l'eucaristia veniva distribuita a tutti durante la Messa sotto le specie del pane e del vino consacrati. La comunità cristiana è stata sempre fedele al comando di Cristo: ha celebrato la cena del Signore sotto i segni del convito sacrificale del pane e del vino e li ha distribuiti in nutrimento spirituale ai fedeli.

San Paolo in 1 Cor 11, 17-34 ci dà una chiara e preziosa testimonianza in merito. Essa risale ai primi anni del cristianesimo. 

La Didaché, che riporta testi cristiani di epoche e di origini  diverse, in una preghiera eucaristica che può risalire fino agli anni 70  d. C., nell'intento di preservare l'eucaristia dalla profanazione dei non cristiani, prescrive che nessuno mangi e beva della vostra eucaristia, se non i battezzati nel nome del Signore, poiché per questo il Signore ha detto: Non date le cose sante ai cani’ (Mt 7, 6) (7, 5). Tutti i battezzati, dunque, mangiavano e bevevano l'eucaristia.

San Giustino martire, nella sua Apologia I scritta verso il  150 d. C. per l'imperatore Antonino Pio, ci descrive il rito eucaristico come si svolgeva ai suoi tempi, ma bisogna certamente risalire negli anni. Ci dà due descrizioni simili di celebrazioni eucaristiche: una riguarda la Messa battesimale (nn.  65-66) e l'altra la Messa ordinaria per il giorno del Signore (n. 67). Nella prima così dice:  Quando colui che presiede ha fatto l'eucaristia  e tutto il popolo ha risposto, i ministri, che chiamiamo diaconi, fanno prendere a tutti i presenti il pane e il vino con acqua consacrati, e ne portano agli assenti. Nella seconda: Il giorno che è chiamato il giorno del sole, tutti convengono nello stesso luogo sia  quelli della città che quelli della campagna. Si leggono le memorie degli apostoli o degli altri scritti dei profeti per quanto il tempo lo permette. … Poi si distribuisce a ciascuno parte delle offerte su cui si sono celebrate le azioni di grazie e se ne mandano agli assenti per mezzo dei diaconi.

Anche san Giustino, dunque, afferma nelle due descrizioni che i partecipanti alla Messa vengono comunicati dai diaconi con il pane e il vino consacrati; anzi, che gli stessi alimenti consacrati sono mandati agli assenti. 

Le opere dei santi Padri e degli scrittori ecclesiastici dei primi secoli del cristianesimo ci testimoniano abbondantemente l'uso ordinario della comunione sotto le due specie eucaristiche.
Ne citiamo alcuni.

San Cirillo di Gerusalemme (sec. IV), in una catechesi sul rito della comunione, a proposito della comunione al calice dice: Non stendere le mani, ma prostrato e in un gesto di adorazione e di rispetto, dicendo Amen, santificati prendendo anche il sangue di Cristo. E mentre le tue labbra sono ancora umide, bagna le tue mani e santifica i tuoi occhi, la tua fronte e gli altri sensi; poi, nella preghiera, ringrazia Dio che ti ha ritenuto degno di tali misteri

E' noto il rimprovero che sant'Ambrogio (334-397), vescovo di Milano, fece a Teodosio dopo il massacro di Tessalonica,
proibendogli l'accesso all'eucaristia: Come puoi bere con la  tua bocca il prezioso sangue, tu che hai fatto versare in modo criminoso, con la tua crudeltà, tanto sangue. Allontanati,  dunque!

L'espressione di cui sant'Agostino (354-430), vescovo di Ippona, si serve più spesso nei suoi scritti per invitare alla comunione eucaristica e che pare sia la formula propria della  liturgia, è questa: Omnes qui acceditis ad mensam dominicam... accipite et edite corpus Christi et potate sanguinem Christi  (“Quanti vi avvicinate alla mensa del Signore: prendete e mangiate il corpo di Cristo e bevete il sangue di Cristo”).

Il diacono era il ministro della comunione al calice, come si può vedere in  san Giustino e san Cipriano: Il diacono è ministro del calice; è lui che offre il calice ai presenti, quando il mistero è compiuto.

In casi particolari la comunione eucaristica si faceva solo sotto una delle specie. E ciò si vede  tra i documenti del periodo che stiamo esaminando. Fuori della celebrazione eucaristica la comunione alcune volte era amministrata solo sotto la specie del pane (p.e. ai carcerati; nei viaggi per terra o per mare...), altre volte solo sotto la specie del vino (p.e. ai piccoli subito dopo il battesimo o ad ammalati gravi). Sono  casi eccezionali che confermano la stabilità della norma comune: l'eucaristia durante la Messa e anche fuori, come abbiamo sentito da san Giustino e come ci testimonia anche la prassi della conservazione del vino consacrato, deve essere somministrata sotto le due specie.

 

a. Conferma di questa prassi

Questa prassi ordinaria trova conferma anche nella condanna di altre prassi contrarie 1.

Analoga conclusione dobbiamo trarre se osserviamo la storia del rito della comunione al vino consacrato.

Seguendo l'esempio di Cristo,  nella celebrazione eucaristica si consacrava un solo calice, che poi veniva presentato dal diacono ai fedeli, perché vi bevessero.  In seguito, per via del grande numero di quanti facevano la comunione, pur consacrandosi un solo calice nella Messa, per la distribuzione del vino si ricorse ai calici ministeriali, ripieni di vino non consacrato, nel quale si mesceva parte del vino consacrato. Si riteneva che questa mescolanza effettuasse la consacrazione di tutto il vino in essi contenuto. Più diaconi erano addetti per la distribuzione della comunione ai fedeli. Tale uso invalse a Roma verso la fine del secolo VII e si diffuse subito anche altrove.

La difficoltà sul numero era così facilmente superabile, ma non le difficoltà riguardanti il rito dell'amministrazione del vino consacrato, esposte nel Concilio di Costanza (1414-1418). Per cui fin dal secolo VI-VII il rito della comunione subì alcune modifiche, restando tuttavia intatta la partecipazione dei fedeli all'eucaristia sotto la duplice specie.

Verso la fine del secolo VII fu stabilito che il vino fosse sorbito dai fedeli con una cannuccia metallica d'oro o d'argento (fistula, calamus, pugillaris).

In seguito parve molto più pratico adottare alcuni riti già in uso in oriente: versare con un piccolo cucchiaio nella bocca
 un po' di vino preso dal calice, come praticavano i Copti, gli Etiopici e i Bizantini; oppure intingere nel calice l'estremità della particella del pane da distribuire al fedele, come usavano fare i Siri. Ma quest'ultimo rito, detto per intinzione, non ebbe accoglienza del tutto pacifica in occidente. Ne sono prova le ripetute condanne da parte di diversi sinodi locali e, infine, del Concilio di Clermont (1095), che lo accolse solo in caso di necessità. Così il rito per intinzione decadde dalla prassi ordinaria e si mantenne solo nella comunione degli infermi 2

 

 

II. La comunione al calice nei secoli successivi

 

1. La comunione al calice nei secoli XIII-XIV

Verso la metà del secolo XIII fu abbandonata la prassi della comunione al calice.

Quali le cause?

Da una parte l’abbandono della comunione eucaristica, per motivi di rispetto del sacramento, per il timore di comunicarsi indegnamente, ecc. Dall'altra, le cause che portarono all'abbandono della comunione al calice sono le stesse difficoltà riscontrate nei primi secoli a proposito della comunione col sangue di Cristo, ma specialmente il timore che il sangue si versi. Così scrive San Tommaso nella Summa Theologiae: “Da parte di coloro che si comunicano occorre somma riverenza e cautela, perché non accada nulla che offenda un così grande mistero. Ciò potrebbe verificarsi specialmente nella distribuzione del sangue, perché, prendendolo senza le debite precauzioni, potrebbe facilmente versarsi. E poiché nel popolo cristiano, che è andato moltiplicandosi, ci sono e vecchi e giovani e bambini, alcuni dei quali non sono tanto accorti da usare le necessarie cautele nel ricevere questo sacramento, prudentemente in alcune chiese non si usa dare al popolo il sangue, ma lo si fa consumare dal sacerdote soltanto” (q. 80 a. 2). Poi passa a spiegare le ragioni per le quali tale uso introdotto non è contrario alla validità del sacramento. Tra le altre, porta anche quella secondo cui il sacramento amministrato sotto la sola specie del pane è ugualmente perfetto, “perché in ciascuna delle due specie Cristo è contenuto tutto intero”.

 

2. La comunione al calice nel secolo XV

Agli inizi del secolo XV nel nord Europa, sotto la spinta dei teologi e dei mistici, si riprende a praticare più frequentemente la comunione eucaristica. In molti fedeli si ravviva anche il desiderio di ricevere la comunione al calice.

In Boemia l'inizio della ripresa della comunione al calice può essere datato con una certa esattezza nell'autunno del 1414, principalmente per opera di Giacomo da Mies, detto il Giacobello (+ 1429), cui si unì in seguito Giovanni Hus (ca. 1370-1415), che suscitarono il movimento conosciuto col nome di calixtini o utraquisti, perché esigevano la  comunione al calice o sotto l'una e l'altra specie.

Dietro l'influsso della dottrina dell'eretico Giovanni Wicleff (1324-1384), si erano introdotti nella celebrazione eucaristica diversi abusi contrari alla tradizione della Chiesa. Ma principalmente si accusava la Chiesa di aver ingannato il popolo credente sulla promessa della salvezza e della vita eterna. Infatti, essi sostenevano che secondo il Vangelo di Giovanni (cfr 6, 53) per avere la vita eterna era assolutamente necessario ricevere la comunione sotto le due specie, comandato inoltre esplicitamente da Gesù (cfr Mt 26, 27 parr.). Perciò, concludevano, il popolo cristiano deve ricevere la comunione sotto l'una e l'altra specie, la prassi contraria è non solo illecita, ma sacrilega

a. Il Concilio di Costanza (1414-1418)

Trattò questo problema nel 1415. Con un decreto sinodale, dopo aver ricordato gli errori degli utraquisti, confermò la consuetudine di amministrare la comunione sotto la sola specie del pane, condannando i suddetti errori. Ecco una nostra traduzione del decreto conciliare:

“… Inoltre, benché nella Chiesa primitiva i fedeli ricevessero questo sacramento sotto ambedue le specie, tuttavia, per evitare alcuni pericoli o scandali, si è ragionevolmente introdotta questa consuetudine, secondo la quale solo coloro che celebrano l'eucaristia (= conficientes) ricevono la comunione sotto le due specie, mentre i laici solo sotto la specie del pane, dal momento che si deve fermissimamente credere e in nessun modo dubitare che l'intero corpo e sangue di Cristo è realmente presente sia sotto la specie del pane che sotto la specie del vino. Perciò, affermare che l'osservanza di questa consuetudine o legge sia cosa sacrilega o illecita, si deve ritenere erroneo; e coloro che sostengono con pertinacia l'opposto della dottrina predetta, si devono allontanare come eretici”  (DS 1198-1200; cfr DS 1258). 

b. Giovanni Hus e le guerre hussite

Il Concilio di Costanza dovette esaminare anche la dottrina di Giovanni Hus, che trovò eretica in diversi punti. Hus prese anche posizione a favore della comunione al calice. Dopo vari e inutili tentativi perché ritrattasse le sue eresie, fu condannato e consegnato al braccio secolare che lo mandò al rogo lo stesso giorno. La notizia giunse in Boemia, sua patria, insieme all'altra della proibizione della comunione sotto le due specie per i laici. E il nome di Hus assurse a simbolo di quel movimento che per molti anni rivendicò violentemente la comunione al calice in un susseguirsi di lotte fratricide e spietate. 

Solo nel Concilio di Basilea, a scopo di pace, si giunse a un accordo con le cosiddette Compattate di Praga (1436-1437),
che, fra le altre concessioni, prevedeva per la Boemia la facoltà dell'amministrazione della comunione sotto le due specie anche per i laici.

Le Compattate rimasero in vigore fino al 1462, quando  Pio II le abolì.

In questa  controversia si sono cimentate anche le intelligenze di grandi personalità, schierate da una parte o dall'altra. I trattati sulla comunione sotto le due specie costituiscono la maggior parte delle opere sull'eucaristia nel secolo XV, anch’esse impregnate di lotta.

Così un segno di comunione fraterna fu trasformato dalla passione umana in segno di divisione! 

 

3. La comunione al calice nei secoli XVI-XX

Il Concilio di Trento (1545-1563) si è dovuto occupare dei riformatori protestanti, con a capo Martin Lutero (1483-1546). Nel suo libro De captivitate babylonica ecclesiae praeludium (ottobre 1520), sosteneva che, tra la triplice prigionia dell'eucaristia, la prima era il rifiuto del vino consacrato ai laici. Egli non intendeva dire che la seconda specie fosse prescritta incondizionatamente,  ma riteneva che era anche tirannia romana interdire il calice ai laici. 

Dietro la spinta sua e dei discepoli, che compilarono una messa evangelica e nella festa di  San Michele del 1521 si accostarono alla comunione sotto le  due specie, la maggioranza del popolo si dimostrò favorevole, tanto che la pratica della comunione al calice si diffuse rapidamente, soprattutto perché ben presto assurse a simbolo di libertà contro il potere dei vescovi-signori. Nella Dieta di Augusta (1530), dove i rappresentanti cattolici e protestanti s'incontrarono per comporre la controversia religiosa anche col favore dell'imperatore Carlo V, essi dovettero arenarsi proprio  nella questione della comunione al calice.  I protestanti continuarono nelle loro riforme e, naturalmente, a comunicarsi sotto le due specie senza il permesso di Roma, ma col beneplacito più o meno forzato di Carlo V, il quale, nella pace di Norimberga prima (1532) e nell'Interim di Augusta poi (1548), sulla questione di religione lasciò tutto allo statu quo fino alla definizione del Concilio ecumenico. Così le innovazioni apportate dai protestanti proseguirono a radicarsi e quando giunsero le decisioni del Concilio, queste non ebbero alcun peso per essi. 

Il Concilio esaminò il problema della comunione sotto le due specie nel secondo periodo (1550-1555), ma non fu possibile concluderlo; fu ripreso nel terzo periodo e precisamente il 6 giugno 1562.  Dopo un accurato dibattito, il 16 luglio dello stesso anno fu finalmente approvato il documento dottrinale e i canoni relativi alla comunione sotto le due specie nella XXI sessione (DS 1725 ss).

In sintesi, il Concilio Tridentino afferma tre verità fondamentali: 1. Non c’è nessun precetto tassativo che obblighi il cristiano a ricevere la comunione sotto le due specie. 2. Solo la Chiesa ha il potere di determinare e di mutare, nell'amministrazione dei sacramenti, purché sia conservata integra la loro sostanza, ciò che ritiene più opportuno per l'utilità di coloro che li ricevono e per la venerazione degli stessi sacramenti. Perciò la Chiesa, nell'approvare come legge la consuetudine introdottasi di amministrare la comunione solo sotto la specie del pane, non ha errato.  3. Chi si comunica anche sotto una sola specie, riceve il Cristo tutto intero e il sacramento vero. La comunione sotto la sola specie del pane, perciò, è sufficiente per la salvezza (ad salutem sufficiat) e, quindi, con essa non si priva il fedele di nessuna grazia necessaria alla salvezza (nulla gratia necessaria ad salutem eos defraudari). 

Il Concilio di Trento non ha voluto definire nulla sulla divergenza di pareri: se la comunione sotto le due specie conferisca più grazia o no di quanta ne conferisca la comunione sotto una sola specie.  

Inoltre il Concilio, confermando la consuetudine introdotta nella Chiesa e decretata già dal Concilio di Costanza di amministrare la comunione solo sotto la specie del pane, non ha inteso stabilire per sempre tale legge. Ha voluto sottrarre all'arbitrio dei singoli la facoltà di cambiare tale rito; ma l'autorità competente nella Chiesa ha il potere di farlo, quando lo ritenga necessario (sine ipsius Ecclesiae auctoritate pro libitu mutare non licet) 3

Circa la richiesta dell'imperatore e di altri sovrani che venisse loro concessa la facoltà della comunione al calice, tutta la problematica fu demandata al Sommo Pontefice. Pio IV (1559-1565) concesse un indulto particolare ad alcune nazioni, con la speranza di conservare nella Chiesa cattolica ampie aree cristiane.

Ma la forma dell'amministrazione dell'eucaristia era diventata ormai segno discriminante della confessione religiosa, essendo assurta a segno distintivo dei protestanti e diventata  solo causa di confusione. Per questo motivo i cattolici della Baviera e della Bassa Renania la rifiutarono. Nel 1584 Gregorio III  sospese la concessione dell'indulto. Nel 1604 e nel 1621 da Roma fu revocato l’indulto per l’Ungheria e per la Boemia 4.

Così, nella Chiesa cattolica, per quattro secoli, si terrà calato il sipario della comunione al calice. Ci sarebbe voluta altra preparazione e altra sensibilità per far tornare alla ribalta la comunione al calice. Siamo ai tempi del Concilio Vaticano II. 

 

 

III. Il Concilio Vaticano II

 

Il terzo periodo della nostra storia rotea attorno a quell'evento grandioso che è stato il Concilio Vaticano II (1962-1965).

Anche per quanto riguarda il nostro argomento, il Concilio raccoglie i frutti seminati precedentemente e è ispiratore di feconde innovazioni nella Chiesa.  Indichiamo soltanto alcuni elementi che hanno avuto un influsso fondamentale sul Concilio.

Al ripristino della comunione al calice hanno influito: la viva sensibilità liturgica maturata nella Chiesa nel corso di oltre mezzo secolo; la nuova concezione della Chiesa come corpo mistico di Cristo, ossia come mistero del Cristo che continua la sua esistenza umana; la riscoperta e la promozione del laicato cattolico, il quale, pur in un ruolo distinto e diverso dal clero, ha la stessa vocazione alla santità, il medesimo diritto a usufruire dei mezzi di santità, la medesima missione ecclesiale; il movimento biblico, il movimento ecumenico, un più equilibrato rapporto tra Chiesa e comunità civile.

 

1. La comunione al calice nel Concilio Vaticano II

Nella Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla sacra liturgia, l'argomento della comunione al calice fu trattato inizialmente  nell’ottobre-novembre 1962. Il comunicato del Concilio così sintetizza la discussione: a proposito della comunione sotto le due specie si sono fatte notare le difficoltà di ordine pratico, e soprattutto igieniche, per ripristinarla oggi. Comunque, anche per la comunione sotto le due specie, vi possono essere delle ragioni perché, almeno come principio, sia eventualmente consentita; sarà necessario però precisare bene i singoli casi in cui potrebbe essere permessa.

Dopo le osservazioni e gli emendamenti dei Padri, nelle Congregazioni generali dell’8-10 ottobre 1963 fu approvato e promulgato il seguente testo:  Fermi restando i principi dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento, la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e ai religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla Sede Apostolica e secondo il giudizio dei Vescovi, come, per esempio, agli ordinati nella messa della loro sacra Ordinazione, ai professi nella messa della loro professione religiosa, ai neofiti nella messa che segue il Battesimo  (SC 55).

Confermando l’importanza della tradizione e anche se solo in alcuni casi determinati, il Concilio, nonostante il timore espresso da alcuni Padri che la comunione sotto le due specie fosse concessa a molte persone e nonostante le difficoltà di ordine pratico e soprattutto igienico, ha avuto il coraggio di riaprire una porta nel rito latino.

 

 2. La comunione al calice nella riforma liturgica postconciliare

Ora il difficile compito della realizzazione della riforma liturgica spettava al Papa. Paolo VI creò nel 1964 il Consilium, che fu trasformato fino a giungere, nel 1975, alla costituzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

I documenti riguardanti o esclusivamente o anche la comunione sotto le due specie, abbracciano il periodo che va dal 1965 al 1970 5.

E’ importante notare quanto afferma l’istruzione Eucharisticum Mysterium [cfr AAS 59
(1967), 539-573] al n. 32 dove si parla della comunione sotto le due specie: La Santa Comunione, relativamente al segno, ha forma più piena quando viene amministrata sotto le due specie. In questa forma infatti (fermi restando i principi stabiliti dal Concilio di Trento, secondo i quali si riceve tutto quanto e integro il Cristo e il vero sacramento sotto l'una o l'altra specie) risulta più evidente il segno del convito eucaristico, mentre si esprime più chiaramente la volontà secondo cui il nuovo ed eterno testamento è ratificato nel sangue del Signore, nonché il rapporto  tra il convito eucaristico e il convito escatologico nel regno del  Padre

Dopo questa introduzione dottrinale, l'Istruzione enumera i casi dove si può fare la comunione sotto le due specie.

Le disposizioni riguardanti la comunione al calice presenti nei suddetti documenti, riguardano i casi in cui è permessa la comunione sotto le due specie; il rito della comunione sotto le due specie; la catechesi della comunione sotto le due specie. Vediamo per ora i primi due argomenti, poiché il terzo verrà trattato nella quarta parte.

 

a. Casi in cui è permessa la comunione sotto le due specie

Uno spirito di grande apertura, guidato da oculata prudenza, è stato alla base dell’Istruzione Sacramentali Communione: Si è sempre più desiderato che i casi, in cui è permesso amministrare la comunione sotto le due specie, si moltiplicassero ulteriormente secondo le diverse circostanze dei luoghi e delle persone. L'Istruzione, mentre ripresentava l'elenco dei quattordici casi, concedeva, alle Conferenze episcopali che lo volessero, la facoltà di determinare per il territorio di loro competenza altri casi e di stabilire norme generali entro le quali gli Ordinari – i Vescovi per le loro diocesi e i Superiori Maggiori  per i loro Istituti – potessero indicare altri casi particolari di concessione della comunione sotto le due specie (cfr nn. 2 e 3) 6.

Riportiamo un’esemplificazione pratica dell’attuazione della facoltà di ampiamento dei casi da parte di alcune Conferenze episcopali.

La Conferenza episcopale francese non aggiunse alcun caso, limitandosi a stabilire solo alcune norme 7.

La Conferenza episcopale degli Stati Uniti aggiunse altri cinque casi 8.

La Conferenza episcopale italiana allargò le concessioni a casi e persone espressamente elencate 9.

Sembra chiaro che l’obiettivo finale di queste ulteriori aperture portasse a ristabilire il rito della comunione sotto le due specie come prassi ordinaria di ogni celebrazione eucaristica.

b. Rito della comunione sotto le due specie

Con decreto generale Ecclesiae Semper del 5 marzo 1965 è stato promulgato anche il rito della comunione sotto le due
specie, approvato e promulgato da Paolo VI, con l'entrata in vigore dal 15 aprile 1965, Giovedì Santo. 

Il rito si può svolgere in quattro modi:  a) bevendo direttamente al calice, b) per intinzione, c) con una cannuccia d'argento, d) con un cucchiaino. 

Come si vede, sono stati ripristinati i riti del primo periodo della storia della comunione al calice. 

Nella ricordata Istruzione Sacramentali Communione, nei nn. 4 e 6, ricorre più volte il richiamo al dovuto rispetto nell'amministrazione della comunione sotto le due specie in modo che sia salvaguardata la santità del sacramento.

Si parla anche di una certa gerarchia tra i diversi riti previsti: con la preminenza di quello della comunione fatta bevendo dallo stesso calice; segue il rito più facile e adatto a tutti, quello per intinzione. Meno usati gli altri due riti, con la cannuccia e col cucchiaino. Certamente nel primo viene rispettata la verità del segno più pieno, tenendo presente che il Signore ha detto: Bevetene tutti.

Le norme per l'amministrazione prevedono la presenza di un apposito ministro: un diacono, un altro sacerdote o un accolito che sia veramente abilitato per tale ministero. Se non  è possibile averli a disposizione, allora è il celebrante stesso che amministra l'eucaristia sotto le due specie. Tuttavia, secondo le Istruzioni Liturgicae Instaurationes del 5 settembre 1970 (n. 6 d) e Immensae caritatis del 29 gennaio 1973 (n. 1), ministro straordinario dell’eucaristia e quindi della comunione al calice, può essere anche una persona idonea (un religioso o una religiosa, un catechista, un fedele sia uomo che donna). Tale ministero straordinario, con le dovute condizioni, può essere concesso dall'Ordinario del luogo per un caso determinato o per un periodo di tempo o in modo stabile; oppure può essere attribuito dai singoli sacerdoti, debitamente facoltizzati dall’Ordinario del luogo, ma solo per un caso determinato. Analoga facoltà è  prevista anche per le comunità religiose.

Naturalmente ci sono difficoltà di ordine pratico, ma queste sono abbastanza facilmente superabili 10.

 

3. Le norme attuali sulla comunione al calice

Possiamo dire che nel periodo a seguire, oltre a basarsi sulla legislazione precedente, ci sono stati anche cambiamenti di rilievo. Per una più completa visione, ne riportiamo i testi.

  1. Institutio generalis Missalis Romani

Approvata da Giovanni Paolo II in data 11 gennaio 2000 e promulgata il 20 aprile 2000, contiene al n. 283 diverse disposizioni che estendono, nell’ambito del solo rito romano, le possibilità della distribuzione della comunione sotto le due specie:

Si concede la comunione sotto ambedue le specie, oltre che nei casi indicati nei libri rituali, anche: a) ai sacerdoti che non possono celebrare o concelebrare; b) al diacono e agli altri che esercitano un ufficio nella messa; c) ai membri delle comunità nella messa conventuale o di ‘comunità’, agli alunni dei seminari, a tutti coloro che prendono parte agli esercizi spirituali o prendono parte a un convegno spirituale o pastorale

Il vescovo diocesano può stabilire per la propria diocesi norme circa la comunione sotto le due specie, da osservare anche nelle chiese dei religiosi e nelle piccole assemblee. A lui è data la facoltà di permettere la comunione sotto le due specie ogni volta che ciò sembrerà opportuno al sacerdote al quale,  come pastore proprio, è affidata la comunità, purché i fedeli siano bene istruiti e sia escluso qualsiasi pericolo di profanazione del sacramento, o il rito diventi più difficoltoso a causa della moltitudine dei partecipanti o per altra ragione. Quanto al modo di distribuire ai fedeli la sacra comunione sotto le due specie e quanto all'estensione della facoltà, le conferenze dei vescovi possono emanare norme mediante atti da sottoporre alla revisione-approvazione della Sede Apostolica.

Pur restando in vigore tutti i casi della legislazione precedente, c’è una riformulazione o ritocchi nelle lettere a), b), c). La grande novità è la competenza del vescovo diocesano di permettere la comunione sotto le due specie ogni volta che ciò sembrerà opportuno al sacerdote al quale la comunione è affidata come pastore suo proprio 11.

b. Redemptionis Sacramentum

Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 25 marzo 2004. Si limita a ricordare quanto già stabilito, senza escludere l’aggiunta di alcuni ritocchi pratici. Ecco il testo (cap. IV, 4, 103-106):

[103.] Le norme del Messale Romano ammettono il principio che, nei casi in cui la Comunione è distribuita sotto le due specie, ‘il Sangue di Cristo può essere bevuto direttamente al calice, per intinzione, con la cannuccia o con il cucchiaino’. [191] ... Se si amministra la Comunione per intinzione, si ricorra ad ostie che non siano né troppo sottili, né troppo piccole e il comunicando riceva dal Sacerdote il Sacramento soltanto in bocca. [192]

[104.] Non si permetta al comunicando di intingere da sé l'ostia nel calice, né di ricevere in mano l'ostia intinta. Quanto all'ostia da intingere, essa sia fatta di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l'uso di pane non consacrato o di altra materia. 

[105.] Se non fosse sufficiente un solo calice per distribuire la Comunione sotto le due specie ai Sacerdoti concelebranti o ai fedeli, nulla osta che il Sacerdote celebrante usi più calici. [193] ... In ragione del segno, è lodevole servirsi di un calice principale più grande insieme ad altri calici di minori dimensioni. 

[106.] Ci si astenga, tuttavia, dal riversare dopo la consacrazione il Sangue di Cristo da un vaso in un altro, per evitare qualunque cosa che possa risultare irrispettosa di così grande mistero. Per ricevere il Sangue del Signore non si utilizzino in nessun caso brocche, crateri o altri vasi non integralmente rispondenti alle norme stabilite 12

 

 

IV. Catechesi sulla comunione al calice

 

I documenti della riforma liturgica postconciliare richiamano spesso la necessità di un’appropriata catechesi: Sacramentali Communione (n. 5); Eucharisticum Mysterium (n. 32), IGMR (n. 242).

In primo luogo essi ricordano ai pastori di ribadire i principi dottrinali del Concilio di Trento (cfr SC 55; Euch. Myst. 32; IGMR 241). Nello stesso tempo li esortano a invogliare i fedeli a partecipare con grande impegno al rito della comunione sotto le due specie, perché esso mette più in risalto il significato del convito eucaristico (cfr IGMR 241).

I principi dottrinali del Concilio di Trento, che abbiamo già considerato, si riducono a due:  a) Anche sotto una sola specie si riceve il Cristo intero; b) Il potere della Chiesa nell’amministrazione dei sacramenti.

Una sintesi catechetica viene presentata dall’IGMR, che riprende le parole dell'Istruzione Eucharisticum Mysterium (n. 32):   La santa comunione, relativamente al segno, ha forma più piena quando viene amministrata sotto le due specie. In questa forma infatti risulta più evidente il segno del convito eucaristico, mentre si esprime più chiaramente la volontà secondo cui il nuovo ed eterno testamento è ratificato nel sangue del Signore, nonché il rapporto tra il convito eucaristico e il convito escatologico nel regno del Padre  (n. 240) 13.

 

 

V. Conclusione

 

Ci piace concludere questa rassegna con le parole di Giovanni XXIII, dalla Lettera Apostolica Inde a primis del 30 giugno 1960:

E al culto di latria, da rendersi al calice del Sangue del Nuovo Testamento, soprattutto nel momento della sua elevazione nel sacrificio della Messa, è quanto mai decoroso e salutare che tenga dietro la Comunione con quel medesimo Sangue, indissolubilmente unito al Corpo del Salvatore nostro nel sacramento dell'Eucaristia. In unione allora col Sacerdote celebrante, i fedeli potranno con piena verità ripetere mentalmente le parole che egli pronuncia nel momento della comunione: ‘Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo... Sanguis Domini Nostri Iesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen’. In tal modo i fedeli che vi si accosteranno degnamente, percepiranno più abbondanti i frutti di redenzione, di risurrezione e di vita eterna che il Sangue sparso da Cristo ‘per impulso dello Spirito Santo’ ha meritato al mondo intero. E nutriti del Corpo e del Sangue di Cristo, resi partecipi della sua divina virtù che ha fatto sorgere legioni di martiri, essi andranno incontro alle lotte quotidiane, ai sacrifici sino al martirio, se occorre, in difesa della virtù e del regno di Dio, sentendo in sé medesimi quell'ardore di carità che faceva esclamare a S. Giovanni Crisostomo: Partiamo da quella Mensa come leoni spiranti fiamme, divenuti terribili al demonio, pensando chi sia il nostro Capo, e quanto amore abbia avuto per noi… Questo Sangue, se degnamente ricevuto, allontana i demoni, chiama presso di noi gli angeli e lo stesso Signore degli angeli… Questo Sangue, versato, purifica tutto il mondo.. Questo è il prezzo dell'universo, con questo Cristo redime la Chiesa.

 

 

Note1 Cfr la condanna di alcuni eretici fatta da sant’Ireneo, san Cipriano, san Leone Magno, papa Gelasio I, in B. Conti, La comunione al calice, “Quaderni Sanguis Christi”, 3, ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1981, 8-9. – 2 Per il tutto cfr ib., 8-11. – 3 Cfr tutto il documento nella traduzione italiana in ib., 18-20. – 4 Cfr ib., 21-23. – 5 Cfr ib., 27-28. – 6 Per vedere il testo dei 14 casi, cfr ib., 30-31. – 7 Cfr ib., 32. – 8 Cfr ib., 33. – 9 Cfr ib., 33-34. – 10 Cfr ib., 38-41. Per le difficoltà antiche circa la modalità del rito, cfr L. Della Torre, Bere al calice eucaristico, “Quaderni Sanguis Christi”, 10, ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1984, 36. – 11 CEI, Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 283. – 12 Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, “Istruzione Redemptionis Sacramentum su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la santissima Eucaristia”, LEV, Città del Vaticano 2004. – 13 Per una più approfondita riflessione su questi testi, cfr CEI, Ordinamento, cit., 42-50. Circa la realtà del vino nei pasti religiosi ebraici e il gesto e la parole di Gesù, cfr Della Torre, o. c., 15-30.

 

 

Bibliografia - J.-P. Audet, La Didachè. Instructions des Apôtres, “Etudes Bibliques”, Paris 1958. Clara Burini, “Il ringraziamento ‘anzitutto per il calice’, Didaché 9, 1-2a”, in F. Vattioni (a cura), Sangue e Antropologia Biblica nella Patristica, 2/I, ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1982, 331-352. – B. Conti, La comunione al calice, “Quaderni Sanguis Christi”, 3, ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1981. - E. Manicardi-F. Ruggiero (a cura), Liturgia ed evangelizzazione nell’epoca dei Padri e nella Chiesa del Vaticano II. Studi in onore di E. Lodi, Bologna 1996. - Luigi Della Torre, Bere al calice eucaristico, “Quaderni Sanguis Christi”, 10, ed. Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1984.